Legge Costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 - Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
La messa in istato di accusa del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri è deliberata dal Parlamento in
Legge Costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 - Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
Il Parlamento in seduta comune, nel porre in istato di accusa il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri o i Ministri
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In caso di parità prevale il voto del Presidente.
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I giudici della Corte restano in carica dodici anni.
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Successivamente si rinnovano ogni nove anni i giudici rimasti in carica dodici anni.
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La prima elezione della Commissione preveduta dall'art. 12 avrà luogo entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
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In caso di vacanza dovuta alla scadenza del termine di dodici anni o ad altra causa la sostituzione avviene entro un mese dalla vacanza stessa.
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Costituzione, limitatamente al periodo in cui esercitano le loro funzioni presso la Corte.
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea
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, n. 1, solo in seguito a deliberazione della Corte presa a maggioranza di due terzi dei componenti che partecipano all'adunanza.
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tra le quali sono sorteggiati, in caso di necessità, i giudici aggregati che devono partecipare ai giudizi di accusa contro il Presidente della
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stabilita, in caso di circostanze che rilevino l'eccezionale gravità del reato. La Corte può infliggere, altresì, le sanzioni costituzionali e